venerdì 12 luglio 2013

QUELLA TERRA DI NESSUNO DOVE L”OBBLIGO SCOLASTICO” RISCHIA DI ESSERE SOLO UN’ESPRESSIONE SENZA SIGNIFICATO...

UNA SCUOLA ANCHE PER GLI IMMIGRATI
O DEGLI IMMIGRATI PER I NUMERI DELLA SCUOLA?
   Quanti sono realmente gli immigrati che di anno in anno, anzi di giorno in giorno raggiungono i nostri paesi e le nostre campagne? E quanti vi rimangono? E quanti dei loro figli minori di 16 anni assolvono  a quell’espressione  ormai burlesca chiamata “obbligo scolastico”, che invece più verosimilmente andrebbe sostituita  con quel “Diritto alla formazione”, di cui tanta legislazione  italiana sia a livello centrale sia a livello periferico ha sempre  minimizzato , se non rifiutato caparbiamente, ogni ratio?

   E’ un dato di fatto che, pur in presenza di una normativa sovrabbondante, modalità realmente efficaci di prevenzione del fenomeno  del mancato assolvimento dell’obbligo scolastico da parte di tanti minori, e in particolare dei minori figli di immigrati, non si riesce a trovarne o a metterne in atto in un’azione realmente sinergica tra scuole, comuni, prefetture, questure, tribunali dei Minori, agenzie educative e formative varie.

   In questo post, rispetto agli altri forse molto prolisso, cerco di mettere a fuoco una situazione e una
normativa magmatiche, che probabilmente, anche a causa della loro farraginosa complessità, prestano facilmente il fianco a una situazione molto ampia o quasi generalizzata di inosservanza o di osservanza solo formale, comunque di quasi totale inefficacia.
   I minori stranieri comunque presenti sul territorio italiano hanno il diritto e il dovere all’istruzione; per essi valgono i principi di vigilanza  sull’adempimento dell’obbligo scolastico. Le scuole pubbliche sono tenute ad accoglierli. E tale diritto all’istruzione scolastica dei minori stranieri arrivati in Italia legalmente (assieme ai  genitori con permesso di soggiorno) o clandestinamente  (assieme ad adulti privi di permesso ovvero giunti ‘non accompagnati’) è affermato da:
  • Costituzione della Repubblica Italiana (Artt.10,30,31,34);
  • Convenzioni di diritto internazionale;
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dallo Stato italiano con legge 4/8/1955, n.848. In particolare art.2 del protocollo addizionale: “ A nessuno può essere interdetto il diritto all’istruzione. Lo Stato, nell’attività che svolge  nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, rispetterà il diritto dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche”:
  • Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 10/12/1948; 
  •  Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ( ONU,  20 Novembre 1959);
  • Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (ONU, 20.11.1989, ratificata dallo Stato italiano con legge 27/5/1991, n.176);
  • Direttiva CEE n.486/77;
  • Patto internazionale sui diritti civili e politici (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976). In particolare  l’ art.24: “Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della famiglia, della società e dello Stato”;
  •  Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ONU, 16/12/1966, entrato in  vigore il 23/3/1976);
  • Norme dello Stato italiano: ne esisterebbe un elenco lunghissimo e riguardante aspetti tra loro non di rado contraddittori. Mi limito a citare solo due tra le fonti normative più recenti che in qualche modo vorrebbero sintetizzare  tutta la produzione pregressa:
            - Decreto del Presidente della Repubblica 122 del 22 giugno 2009, art. 1, comma 9.
            -  Circolare M.I.U.R. n. 2787 del 20 Aprile 2011).
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    Ma torniamo al nostro assunto originario: i minori stranieri, comunque presenti sul suolo italiano, 
sono soggetti all’obbligo scolastico; l’iscrizione alle classi dell’obbligo va accolta in qualsiasi momento dell’anno scolastico, in coincidenza con il loro arrivo e l’iscrizione alle classi della scuola dell’obbligo va accolta in qualsiasi momento dell’anno, in coincidenza con il loro arrivo sul suolo nazionale (D.P.R. n.394/99, art. 45, C.M. del 23/03/2000 n.87 e C.M. del 05/01/2001, n.3 ). Essi  vanno  accolti anche se sprovvisti di permesso di soggiorno o privi di documentazione (art. 45 del DPR n.394/99).Il caso di minori che abbiano superato il 15° anno di età è considerato nel Decreto Ministeriale n.323 del 9 agosto 1999, applicativo della legge n.9/99 (elevamento dell’obbligo scolastico): qualora il minore possa attestare con documentazione idonea di “avere osservato per almeno nove anni le norme sull’obbligo scolastico” è prosciolto dall’obbligo scolastico e quindi non può essere accolto nelle classi della scuola media.
La norma sull’obbligo non dice esplicitamente quali conseguenze derivino nei casi,  abbastanza frequenti, di quei  minori (italiani o stranieri che siano)  che si trovano tra il 15° e il 18° anno di età e che non possono attestare di avere osservato l’obbligo scolastico (almeno, come definito in Italia) per almeno nove anni. L’unica deduzione logica dal testo del Decreto del ’99 è la constatazione che essi non sono prosciolti dall’obbligo   e che non viene esplicitata la necessità del completamento della frequenza della scuola media sino al 18° anno,  possibilità, invece, positivamente  riconosciuta per i minori  portatori di handicap, che hanno  il diritto a  permanere nella scuola dell’obbligo  fino al 18° anno (come previsto dall’art. 316, comma I, del D.Lvo n.297/94.
 Iscrizione ai corsi per adulti presso istituti secondari di II grado
Ai corsi serali per lavoratori  presso istituti secondari di II grado la domanda d’iscrizione va presentata, di norma, entro il 15 settembre (C.M. n. 311/99 e n.3/2001).Possono chiedere l’iscrizione coloro che hanno compiuto il 15° anno d’età e dimostrino che stanno svolgendo attività lavorativa (con attestazione da parte del datore di lavoro o esibizione del libretto del lavoro). Naturalmente, per iscriversi è necessario il possesso della licenza media, o idonea  attestazione di avere compiuta nel Paese d’origine una carriera scolastica pari alla scuola dell’obbligo (attestata nei modi sopra detti), ed essere in possesso dei requisiti indicati al precedente punto 3.1.Il permesso di soggiorno per motivi di studio è ammesso per stranieri in  maggiore età  ovvero per i minorenni affidati (art.32 del D.L.vo 286/98, modificato dall’art.25 della  legge 189/02).
 Inserimento degli alunni stranieri nelle classi
L’iscrizione ad una determinata  classe di un alunno extracomunitario sprovvisto di carriera scolastica pregressa riconoscibile va operata tenendo conto dell’età anagrafica e  delle competenze raggiunteIl minore proveniente dall’estero viene iscritto, in via generale, alla classe corrispondente all’età anagrafica (art.45 del D.P.R.n.394/99). Laddove non si possano accertare le generalità del minore, si considerano valide quelle dichiarate (salvo accertamento che le smentisca). Il collegio dei docenti  ha la competenza di deliberare ordinamento di studi del Paese d’origine del richiedente;2) delle competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno ;4) del corso di studi eventualmente seguito ;3) del titolo di studio eventualmente posseduto (idoneamente certificato).
l’assegnazione ad una classe diversa tenendo conto:1) dell’
L’iscrizione può essere decida dalla scuola per  una classe diversa a quella corrispondente all’età anagrafica; per classe diversa s’intende non solo la classe  inferiore, ma  anche quella superiore. Nel determinare la classe cui va iscritto l’alunno straniero sprovvisto di documentazione idonea,  si deve tenere conto che una volta avviata,  la sua carriera scolastica nella scuola pubblica italiana segue del tutto le norme generali  e quindi, nel prosieguo di tempo,  non si potranno più ‘correggere’errori di valutazione iniziali. E’questo il caso non raro di minori che al momento dell’accoglienza vengono iscritti a 2-3 classi, o anche più,  inferiori a quelle cui essi dovrebbero essere iscritti per età, ritenendo che questo ‘abbassamento’di classe sia quello più congruente con le competenze linguistiche e strumentali riscontrate nell’alunno al momento  dell’ingresso (naturalmente, quasi sempre inferiori a quelle  degli alunni che hanno svolto il loro percorso tutto in scuole italiane). Dopo qualche tempo, solitamente si registra nell’alunno (più maturo, per vari aspetti rispetto ai più giovani compagni di classe)  un buon recupero sul piano degli apprendimenti e  la scuola, allora,  si rende conto del paradossale e poco utile divario fra l’età del minore e quella dei coetanei di classe, ma non trova, a questo punto,  strumenti giuridici per farlo transitare  ad una classe superiore, più congruente con la sua condizione. Per evitare questo grave errore, quindi, il criterio dell’età deve restare quello prevalente nel decidere l’assegnazione alla classe; gli apprendimenti vanno, piuttosto, sostenuti con azioni di recupero individualizzate e con modalità flessibili di lavoro attuate nei primi mesi di inserimento. In ogni caso, l’eventuale perdurare di gravi carenze negli apprendimenti potrà essere valutata, a conclusione dell’anno scolastico  ai fini di una non ammissione alla classe successiva.
 Premesse all’azione educativa
   L’elaborazione di un percorso formativo non può che essere personalizzato,  evitando di cadere in generalizzazioni o in schemi validi per tutti. Va posta sicuramente attenzione alla cultura di provenienza dei minori, ma anche alle capacità e alle caratteristiche individuali di  ciascuno di essi, dato che le differenze inter-individuali sono altrettanto e forse anche più rilevanti di quelle inter-culturali (rischio degli ‘stereotipi’).
    Gli alunni stranieri, che vanno visti, innanzitutto come bambini e ragazzi,  non sono tutti uguali: ognuno di si devono distinguere i soggetti di recente immigrazione da quelli il cui arrivo è più remoto”, ricordava  la  C.M. 301/89). L’elaborazione di un percorso formativo non può che essere personalizzato, senza cadere in generalizzazioni o in schemi validi per tutti. Va posta  attenzione alla cultura di provenienza dei minori, ma anche alle capacità e alle caratteristiche individuali di  ciascuno di essi, dato che le differenze inter-individuali sono altrettanto e forse anche più rilevanti di quelle inter-culturali (si corre sempre il rischio di considerare gli stranieri secondo degli ‘stereotipi’).
essi ha capacità, interessi, livelli di competenza e componenti di personalità propri. Al momento del loro presentarsi a scuola i minori hanno già una loro storia culturale e differenti condizioni maturate  nel caso di pregresso soggiorno nel  nostro Paese ( “…
     Un aspetto, diffusamente presente nella normativa internazionale e nazionale, è quello che si riferisce alla salvaguardia dell’identità culturale di minori. La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, art.29 prevede: “ Gli Stati parti concordano che l’educazione …deve tendere a [ ..]. inculcare al fanciullo il rispetto dei genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del Paese in cui vive, del Paese di cui è originario e delle civiltà diverse dalla propria...”.L’art.115 del T.U., richiamando  la Direttiva CEE n.77/486,  precisa che per i figli di stranieri dei Paesi della Comunità europea la “programmazione educativa deve comprendere apposite attività di sostegno o di integrazione, in favore dei medesimi, al fine di a) adattare l’insegnamento delle lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro specifiche esigenze;b) promuovere l’insegnamento della lingua e della cultura del paese d’origine coordinandolo con l’insegnamento delle materie obbligatorie comprese nel piano di studi”.
      Per la realizzazione degli  obiettivi sopra indicati l’ordinamento scolastico italiano non prevede  interventi diretti, quali l’assegnazione o l’utilizzo di docenti con competenze nella lingua d’origine degli alunni stranieri; tali misure, infatti, dovrebbero  essere realizzate con il concorso o dello Stato straniero cui appartiene il gruppo, analogamente a quanto lo Stato italiano fa con i figli dei cittadini migranti all’estero, o di altri soggetti (enti locali, associazioni di volontariato), con la messa a disposizione della scuola di risorse da impiegare in attività di natura integrativa.
 Strumenti e fondi per organizzare e gestire risorse per l’integrazione
    Premesso che l’uso sovrabbondante  e scarsamente mirato di fondi europei FSE ( che da soli , e in minima parte, basterebbero a finanziare un’azione di accoglienza seria e produttiva di questi minori  in tutte le scuole statali e paritarie) nelle scuole fino a questo momento non ha mai dato origine ad una seria e indispensabile integrazione dei minori immigrati, si può comunque osservare che la scuola autonoma ha nell’elaborazione del POF lo strumento fondamentale per la ricerca di modalità flessibili e individualizzate nel
definire percorsi integrativi  per gli alunni stranieri. L’autonomia gestionale consente di impiegare figure educative diverse ( anche di madrelingua) da inserire nell’azione a favore dei minori stranieri.
     Fino ad alcuni anni fa  tuttavia non esisteva una normativa appositamente pensata  per affrontare la problematica dell’inserimento degli alunni stranieri. Varie disposizioni, nate per integrare i portatori di handicap e sperimentare soluzioni didattiche innovative e flessibili, sono state adattate per far fronte alle nuove esigenze poste dall’immigrazione, iniziata nel Veneto sul finire degli anni ’80 del secolo scorso. Successivamente, la problematica è stata oggetto di provvedimenti legislativi e di contratti  nazionali di lavoro del personale scolastico. Attualmente, il quadro normativo imperniato sul conferimento alle scuole dell’autonomia gestionale (previsto a partire dalla legge n.59 del 1997), rappresenta sicuramente lo strumento principale per affrontare tutti quegli aspetti, come quello dell’integrazione degli stranieri, che richiedono la costruzione di appropriate e specifiche soluzioni.
    L’accoglienza e l’inserimento degli alunni stranieri richiedono certamente  risorse aggiuntive di personale ed economiche per realizzare  interventi appropriati, che non possono effettuarsi con gli ordinari mezzi a disposizione  e non sempre sono collocabili  all’interno della comune programmazione curricolare.Fino a poco fa l’unico strumento su cui poteva far leva  la scuola era l’organico del personale docente d’istituto, all’interno del quale ricavare qualche unità di personale da impiegare a tempo pieno o parziale in attività di recupero individualizzato o per attività d’integrazione coinvolgenti la generalità degli alunni. E, soprattutto, gli uffici scolastici provinciali potevano fino a qualche anno fa destinare, all’interno della dotazione organica provinciale (d.o.p.), unità di personale da utilizzare per progetti di inserimento di alunni stranieri e nomadi.
      Le  criminali restrizioni poste dalle leggi finanziarie  al numero delle classi e agli organici del personale hanno progressivamente limitato la disponibilità di posti-insegnante impiegabili allo scopo e l’abolizione della “d.o.p.”, a seguito dell’introduzione dell’organico funzionale di circolo e dell’autonomia scolastica, hanno fatto venire meno le possibilità e le ragioni stesse di ‘integrazioni’d’organico operate a livello  amministrativo regionale o provinciale. Ma anche l’avvento dell’organico funzionale di circolo/istituto, unito all’aumento medio di alunni per classe, rende difficile alla scuola   ricavare dal monte-ore dell’orario di servizio dei docenti (assegnati sulla base del numero delle classi e degli alunni) sufficienti risorse per mettere in atto azioni e progetti  per l’integrazione degli alunni stranieri.Più concreta possibilità di progettazione e d’intervento è stata aperta dal conferimento  della personalità giuridica a tutti gli istituti nel quadro dell’autonomia scolastica, la quale, in qualche modo sposta il baricentro delle risorse dall’organico del personale al budget di bilancio dell’istituto.
      Le scuole, usufruendo dei finanziamenti ministeriali e di  eventuali altre fonti  (enti locali,  associazioni, etc),  possono programmare e realizzare una serie di attività didattiche, che vanno dagli interventi mirati al rafforzamento delle conoscenze di base negli alunni stranieri (corsi di lingua italiana, recupero abilità cognitive di base) ad  azioni volte a coinvolgere la generalità degli alunni, nell’ottica di un confronto multi-culturale e dell’acquisizione di un fondato senso del rispetto reciproco: pacchetti formativi per l’accoglienza e la conoscenza dell’ambiente ospite, laboratori multi-culturali musicali, teatrali, linguistici.
       Ma tutto ciò comporta grande attenzione e grande cura nell’impiego delle risorse, anche delle briciole!!
Tutela sanitaria
       Non si può trascurare un elemto anch’esso fondamentale strettamente connesso con la scolarizzazione dei minori stranieri,  la tutela sanitaria! Anche se entrati in territorio italiano in modo non regolare,  vanno loro assicurate le prestazioni del Servizio sanitario nazionale. In particolare, l’art. 35 del Testo Unico (D.L.vo n.286/98) assicura: b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni.
Strategie didattiche  per l’integrazione (in sintesi)
     L’integrazione dell’alunno straniero, partendo  da un rapporto di aiuto e di comprensione realmente interculturale ( quanti oziosi e costosi convegni inutili sono stati realizzati sull’interculturalità senza alcuna ricaduta, sia pur minima, nel concreto), deve mirare al raggiungimento di  una solida competenza nelle abilità e conoscenze di base, per renderlo capace di inserirsi  autonomamente nel nostro contesto scolastico.
     Nella programmazione di azioni mirate all’integrazione degli alunni stranieri occorre tenere realmente presenti alcune elementari  istanze educative quasi sempre disattese: a. Partire  non solo da ciò che l’alunno straniero “non sa”, ma anche  dalla  sua esperienza, dal suo sfondo emotivo-relazionale e dal suo patrimonio culturale (vedasi anche l’art. 45, comma IV,  del D.P.R. n.394);b. Cercare di stabilire fin dall’inizio un rapporto con le famiglie degli alunni stranieri e di comunicare quanto più efficacemente possibile con esse, avvalendosi, se necessario, di ‘mediatori culturali[;c. Prevedere non solo attività individuali di ‘recupero’, ma attività che coinvolgano l’intera comunità scolastica e, possibilmente, anche quella esterna locale, per sollecitare l’attenzione alla multi-cultura e per avviare una corretta  educazione interculturale (progetti di accoglienza, momenti di incontro aperti alla comunità locale, laboratori multi-culturali, attenzione ai vari patrimoni etnici nel dotare la biblioteca e le raccolte multimediali della scuola, incontri con associazioni e rappresentanze di stranieri).d. Essere consapevoli che l’integrazione non può avvenire senza il conseguimento di solide competenze di base. Particolare attenzione iniziale va posta al sostegno linguistico (eventualmente, effettuato anche  in orario aggiuntivo a quello normale), svolto a cura di personale docente o anche da  idonei esperti esterni con contratto d’opera, usufruendo delle risorse economiche e delle possibilità gestionali proprie dell’autonomia scolastica;e. Attenzione e valorizzazione per la lingua e  cultura del Paese di origine, con il ricorso anche a “mediatori culturali” reperiti fra il volontariato o la comunità d’appartenenza del minore (assimilabili giuridicamente ad esperti esterni );f. Attività di recupero e sostegno individualizzato (senza, però, arrivare a compromettere l’integrazione in un gruppo-classe), utilizzando tutte le risorse possibili (ore di  contemporaneità) nell’ambito dell’organico funzionale di scuola materna ed  elementare, delle ore a disposizione per il completamento cattedra nelle scuole secondarie;  prestazioni in  orario aggiuntivo dei docenti.
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       La sintesi completa dell’intera normativa in vigore su questa complessa materia è riportata nella sezione “Documenti della Consulta Scuola, Cultura , Educazione e delle Scuole paritarie S.D.C.” (link nella colonna a dx).

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