Il 30 luglio scorso la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il Dm n. 58 del 25 luglio 2013 (cliccare sopra il n. del Dm per aprirlo e per consultarlo integralmente):diventa così realmente ufficiale la trasformazione del Tfa speciale in Pas,
percorsi abilitanti speciali. Dunque, teoricamente, già da oggi è
possibile iscriversi in via telematica, ricordiamo che è l’unico modo
possibile, presso la piattaforma del Miur. Vediamo nello specifico quali sono i parametri per poter prendere parte a questa nuova chance di abilitazione all’insegnamento e di inserimento definitivo nella scuola.
Possono accedere alTFA speciale i docenti senza la specifica abilitazione (cioè
per la classe di concorso o posto di insegnamento richiesto) che
abbiano prestato, a decorrere dall’a.s. 1999/2000 fino all’a.s.
2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio, con il possesso del
prescritto titolo di studio, in scuole statali, paritarie ovvero nei
centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati
dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo scolastico a
decorrere dall’a.s. 2008/2009.
Bisogna ricordare però che nelle more della revisione dei requisiti di accesso relativi al servizio, gli aspiranti potranno dichiarare anche i servizi relativi all’anno scolastico 2012/13, ad eccezione dei docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale (per
i quali rimane la possibilità di conseguire l’abilitazione o l’idoneità
con il TFA ordinario). E’ altresì possibile partecipare ad uno solo dei
corsi speciali previsti dall’art. 15 comma 1bis del D.M. n. 249/2010 (i
docenti in possesso dei requisiti per più classi di concorso dovranno
sceglierne solo una). Sarà possibile conseguire altre abilitazione con
il TFA ordinario.
I titoli di studio di cui è necessario essere in possesso per
accedere ai percorsi formativi speciali sono i seguenti; scuola
dell’Infanzia, diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale o
di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente, conseguiti entro l’a.s. 2001/2002. In particolare, il titolo sperimentale, per essere valido titolo di accesso, deve essere riconducibile al Diploma di Maturità Magistrale con apposita dicitura sul Diploma stesso o,
in assenza di tale dicitura, l’equivalenza a diploma magistrale deve
risultare dal decreto autorizzativo della sperimentazione per l’Istituto
ove il titolo è stato conseguito.
Scuola Primaria, diploma di istituto magistrale o di
titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente, conseguiti entro
l’a.s. 2001/2002. In particolare, il titolo sperimentale, per essere
valido, deve essere riconducibile al Diploma di Maturità Magistrale con
apposita dicitura contenuta nel Diploma stesso o, in assenza di tale
dicitura, l’equivalenza a diploma magistrale deve risultare dal decreto
autorizzativo della sperimentazione per l’Istituto ove il titolo è stato
conseguito.
Scuola Secondaria, titoli di studio previsti dal D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 ) Tabelle A, C e D), dal D.M. 9 febbraio 2005 n. 22 e dal D.M. 6 agosto del 1999 n. 201. Va
ricordato che la frequenza ai percorsi abilitanti non è compatibile con
la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di
titoli accademici, ivi compresi i percorsi di cui al D.M. 249/2010.
La domanda di partecipazione ai percorsi formativi speciali,
a pena di esclusione, deve essere inoltrata per una sola Regione, a
scelta dell’aspirante, e per una sola tipologia di posto o classe di
concorso di cui alle tabelle A, C e D del D.M. 39/1998 e del D.M. 6
agosto del 1999 n. 201 (classe di concorso A077). L’istanza deve essere
trasmessa all’Ufficio Scolastico Regionale della
regione prescelta e l’interessato dovrà dichiarare espressamente di
essere disposto a garantire sia l’espletamento del servizio che la
frequenza dei corsi. La procedura di iscrizione avviene esclusivamente
on line.
Gli Uffici Scolastici Regionali sono deputati alla
verifica del possesso dei requisiti per accedere ai corsi speciali e
compilano l’elenco degli ammessi da pubblicare sul sito Internet e da trasmettere agli Atenei e alle Istituzioni A.F.A.M. per i successivi adempimenti di competenza.
Oltre al difetto dei requisiti, costa l’esclusione la domanda prodotta
fuori termine e in modalità diversa da quella telematica.
Successivamente, i Direttori Regionali, d’intesa con
gli Atenei e le Istituzioni A.F.A.M. provvedono ad assegnare i candidati
alle varie sedi individuate nei rispettivi territori per l’attivazione
dei corsi.
E’ valutabile il servizio prestato nell’
anno scolastico,ossia quello corrispondente ad un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124. Il
suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati,
nello stesso anno e per la stessa classe di concorso , nelle scuole
statali, paritarie e centri di formazione professionale. A tal fine, è valutabile anche il servizio prestato in diverse classi di concorso , purché almeno un anno scolastico di servizio sia stato svolto nella classe di concorso per la quale si intende partecipare.
Per gli insegnanti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria,
gli anni di servizio prestati nella scuola dell’infanzia e nella scuola
primaria, sia su posti normali che su posti di sostegno, si possono
cumulare, purché per ciascun anno scolastico il servizio sia stato
prestato interamente sulla stessa tipologia di posto. E’ valido anche il
servizio prestato su posto di Sostegno, purché riconducibile alla classe di concorso o alla tipologia di posto richiesta.
I corsi si svolgeranno secondo il calendario che sarà fissato dai competenti Atenei e Istituzioni A.F.A.M.,
nelle sedi che saranno individuate sulla base di un’apposita intesa tra
il Rettore dell’Ateneo o il Direttore dell’Istituzione interessata e il
Direttore del competente Ufficio Scolastico Regionale. In linea di
massima, le lezioni si terranno nelle ore pomeridiane e/o nell’intera
giornata del sabato, fatta salva diversa articolazione fissata dagli
atenei e dalle istituzioni A.F.A.M., in relazione a specifiche esigenze
dei corsisti ed all’organizzazione di fasi intensive, da concentrare nei
periodi di sospensione delle attività didattiche delle istituzioni
scolastiche.
Per garantire al massimo la frequenza dei docenti interessati, è possibile l’organizzazione dei corsi a livello provinciale, regionale ed, in ultima analisi, interregionale, attraverso specifiche intese tra Direttori Regionali e le strutture didattiche universitarie e A.F.A.M. interessate.
Il contingente dei posti e il numero massimo dei candidati da
ammettere ai corsi è determinato da ciascun Ateneo o Istituzione
A.F.A.M., di intesa con il Direttore Regionale, tenuto conto
della disponibilità di strutture idonee, di personale docente e non
docente e delle dotazioni didattico-strumentali. L’ordine di priorità
per la frequenza dei corsi sarà definito con successivo provvedimento.
La frequenza dei corsi è obbligatoria. E’ consentito un massimo di assenze nella percentuale del 20%. Non è previsto alcun tipo di esonero dal servizio, fatta salva la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.
I docenti della scuola primaria, al fine di conseguire l’abilitazione, devono essere in possesso della certificazione B2 di lingua Inglese prevista dal QCER, ai sensi dell’art. 3 comma 4 lett. a) del D.M. 249/2010 e della certificazione della formazione metodologica di cui alla Legge 53/2003. Sarà
cura degli Atenei attivare specifici percorsi di formazione
metodologica rivolti agli aspiranti che siano sprovvisti della suddetta
certificazione metodologica.